IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto l'art. 76 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con il  quale
e' stata data attuazione alla direttiva 79/112/CE del  Consiglio  del
18 dicembre 1978 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 29,
il  quale  prevede  che  le  relative  disposizioni  possono   essere
modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  della  sanita',  in
attuazione di norme comunitarie; 
  Vista la direttiva 93/102/CE della Commissione del 16 novembre 1993
recante   modifica   della   direttiva   79/112/CE,    relativa    al
ravvicinamento delle  legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari  destinati
al consumatore finale nonche' la relativa pubblicita'; 
  Vista la direttiva 95/42/CE della Commissione del  17  luglio  1995
che modifica la direttiva 93/102/CE; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuta la necessita' di dare attuazione alla direttiva 93/102/CE;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
  generale del 9 febbraio 1995; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita'; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                          Modifica allegati 
  1. Gli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
109, sono  sostituiti  rispettivamente  dagli  allegati  1  e  2  del
presente regolamento. 
 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia 
          degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note al titolo: 
               - La direttiva CEE n. 93/102 e' stata pubblicata nella 
           Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 291 del 25 
          novembre 1993 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
             Repubblica italiana n. 14 del 21 febbraio 1994, 2a serie 
          speciale. 
               - La direttiva CEE n. 79/112 e' stata pubblicata nella 
            Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 33 dell'8 
          febbraio 1979. 
          Note alle premesse: 
                   - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al 
                  Governo dell'esercizio della funzione legislativa e 
                     stabilisce che essa non puo' avvenire se non con 
            determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto 
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
             - Il comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 109/1992 prevede 
            che: "Le disposizioni del presente decreto possono essere 
           modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie 
              in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei 
                Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del 
             commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro 
          della sanita'". 
             - Per le direttive CEE numeri 79/112 e 93/102 si veda in 
          nota al titolo. 
                - La direttiva CEE n. 95/42 e' stata pubblicata nella 
            Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 182 del 2 
            agosto 1995 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
               Repubblica italiana n. 4 del 15 gennaio 1996, 2a serie 
          speciale. 
                    - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 
            (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della 
               Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con 
             decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti 
              nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' 
              sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente 
             conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di 
             competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con 
           decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di 
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti 
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme 
              contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. 
           Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio 
           dei Ministri prima della loro emanazione. ll comma 4 dello 
             stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti 
              debbano recare la denominazione di "regolamento", siano 
            adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti 
               al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e 
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.