IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 79/112/CE del Consiglio del 18 dicembre 1978 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 29, il quale prevede che le relative disposizioni possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', in attuazione di norme comunitarie; Vista la direttiva 93/102/CE della Commissione del 16 novembre 1993 recante modifica della direttiva 79/112/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonche' la relativa pubblicita'; Vista la direttiva 95/42/CE della Commissione del 17 luglio 1995 che modifica la direttiva 93/102/CE; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessita' di dare attuazione alla direttiva 93/102/CE; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 febbraio 1995; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita'; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Modifica allegati 1. Gli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del presente regolamento. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - La direttiva CEE n. 93/102 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 291 del 25 novembre 1993 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 21 febbraio 1994, 2a serie speciale. - La direttiva CEE n. 79/112 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 33 dell'8 febbraio 1979. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - Il comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 109/1992 prevede che: "Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanita'". - Per le direttive CEE numeri 79/112 e 93/102 si veda in nota al titolo. - La direttiva CEE n. 95/42 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 182 del 2 agosto 1995 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 15 gennaio 1996, 2a serie speciale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. ll comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.